PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I docenti di stenodattilografia e i docenti tecnico-pratici di laboratorio che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi coloro che sono stati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, o che avevano titolo all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e successive modificazioni, sono inquadrati con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
      2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rimodulare, con proprio decreto, le ore di compresenza previste alla data di entrata in vigore della presente legge nelle discipline insegnate negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado tecnici e professionali, al fine di affidare le materie laboratoriali al solo docente tecnico-pratico di laboratorio senza l'assistenza in compresenza del docente di materie tecniche e scientifiche.
      3. Ai nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte con le risorse derivanti dalle economie di spesa conseguenti all'attuazione del comma 1.